Regolamento utenze

Il regolamento generale delle utenze

Art. 1) Il concessionario ha la totale esclusività per la gestione del servizio di illuminazione votiva.

Art. 2) Il servizio di illuminazione votiva viene attivato a seguito di richiesta effettuata dall’utente telefonicamente al numero 0432 674145 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 17.30 o via e.mail all’indirizzo info@luxfidelis.it

Art. 3) Il contributo fisso di allacciamento viene fissato dall’Amministrazione Comunale e comprende la sola installazione elettrica, cioè la fornitura e posa del portalampada e della relativa lampada, il tutto eseguito e posto in opera con cura e nel rispetto delle norme applicabili.

Art. 4) La durata dell’abbonamento non può essere inferiore ad un anno consecutivo. L’abbonamento si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso. L’eventuale disdetta del servizio da parte dell’utente deve essere notificata in forma scritta alla Ditta almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5) L’importo del canone annuo per ogni lampada ad accensione continua 24 ore su 24 viene fissato dall’Amministrazione Comunale e comprende le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine fulminate e il consumo di energia elettrica.

Art. 6) Il pagamento del canone annuo di abbonamento dovrà essere corrisposto anticipatamente e potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, Lottomatica, SISAL tramite il bollettino che verrà recapitato a cura della ditta concessionaria, o tramite bonifico bancario oppure via on line con carta di credito.

Art. 7) Nell’eventualità che l’utente risulti insolvibile o irreperibile o altro la Ditta potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell’abbonato.

Art. 8) L’utente è tenuto a comunicare con sollecitudine alla Ditta ogni variazione riguardante l’intestazione dell’utenza, cambio di indirizzo, eventuali esumazioni onde evitare disguidi postali e conseguente sospensione del servizio per insolvibilità. Un ulteriore invio del bollettino, non pervenuto all’utente per le suddette mancanze comporterà una maggiorazione del canone di Euro 1,50. Lo stesso importo è previsto per gli invii di eventuali solleciti per ritardo di pagamento.

Art. 9) Il ripristino della corrente tolta per disdetta o morosità comporterà il pagamento anticipato del contributo di allacciamento.

Art. 10) E’ vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione, potenza e colore così come previsto nel contratto di concessione stipulato con il Comune; esse saranno fornite dalla Ditta concessionaria. E’ altresì vietato modificare o manomettere l’impianto che verrà realizzato esclusivamente dalla Ditta, la quale ne assume l’esercizio, la manutenzione e l’assistenza per tutta la durata della concessione.

Art. 11) La concessionaria non è responsabile per eventuali interruzioni del servizio dipendenti da cause di forza maggiore o da mancanza di alimentazione ENEL. In caso di mancata erogazione del servizio per cause imputabili al concessionario, l’utente ha diritto al rimborso, o detrazione dei successivi canoni qualora l’interruzione sia perdurata per oltre 7 giorni consecutivi.

Art. 12) La concessionaria effettua periodici sopralluoghi per la sostituzione delle lampade fulminate e per gestire la manutenzione ordinaria agli impianti, tuttavia in caso di mal funzionamento del singolo impianto o in caso di lampadina guasta, l’utente è tenuto a segnalare tempestivamente l’anomalia alla concessionaria tramite i canali messi a disposizione all’ utenza.